Art. 16.
(Deroga al tariffario forense).

      1. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.